Si svolgeranno il 13, 14, 15 e 16 marzo 2019 le elezioni per il rinnovo del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Sindaci del Fondo Pensione Complementare dei Giornalisti Italiani. Lo ha deliberato il Consiglio di amministrazione del Fondo nella riunione del 2 ottobre scorso sulla base del Regolamento elettorale stabilito dalle fonti istitutive.

Tutti i giornalisti italiani iscritti al Fondo saranno chiamati ad eleggere 6 componenti del Consiglio di amministrazione e 2 componenti del Collegio dei Sindaci.

Sarà cura del Fondo diramare tempestivamente le informative su operazioni e modalità utili all’esercizio del diritto di voto.

Il voto si potrà esprimere scegliendo tra le candidature (debitamente sottoscritte dagli interessati per accettazione)  che dovranno pervenire all’ufficio elettorale, costituito presso la sede del Fondo, in originale o mediante PEC (fondogiornalisti@pec-giornalisti.it), entro le ore 12 di mercoledì 30 gennaio  2019

Singole candidature o liste di candidati dovranno essere presentate da almeno 250 giornalisti iscritti al Fondo alla data del 30 novembre 2018 (modulo raccolta firme).

Sono candidabili tutti coloro che abbiano i requisiti di onorabilità (di cui all’art.5 del D.M. 15 maggio 2007, n.79) e professionalità previsti dalla legge.

Hanno il requisito di professionalità coloro che abbiano maturato un’esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l’esercizio di: 

a) attività di amministrazione, di controllo o di carattere direttivo presso enti o imprese del settore bancario, finanziario o assicurativo; 

b) attività di amministrazione, di controllo o di carattere direttivo presso forme pensionistiche complementari;

c) attività professionali in materie attinenti al settore previdenziale, bancario, finanziario o assicurativo; 

d) attività d’insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;

e) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore previdenziale, bancario, finanziario o assicurativo; 

f) funzioni di amministrazione, di indirizzo, di controllo o di carattere direttivo presso enti previdenziali o altri organismi con finalità previdenziali; 

g) attività di amministrazione, di controllo o di carattere direttivo presso imprese diverse da quelle indicate nella lettera a), ovvero funzioni di amministratore, di carattere direttivo o di partecipazione a organi collegiali presso enti ed organismi associativi, a carattere nazionale, di rappresentanza di categoria,  comparto o area contrattuale, nonché a organismi e comitati di settore che svolgono funzioni similari nell’ambito della pubblica amministrazione, purché abbiano frequentato corsi di formazione ad hoc in un periodo non antecedente a tre anni dalla nomina.

I componenti del Collegio dei Sindaci, oltre ai previsti requisiti di onorabilità e professionalità, devono essere anche iscritti al Registro dei revisori contabili, istituito presso il Ministero della Giustizia.

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